Art. 14.
(Corso di formazione per micologo).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano i corsi di formazione per micologo.
      2. Gli enti pubblici e privati che intendono organizzare i corsi di formazione per micologo presentano, per l'approvazione, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, la richiesta di gestione del corso. Gli enti, in ogni caso, devono disporre almeno di:

          a) strutture adeguate per lo svolgimento dell'attività formativa;

          b) docenti qualificati e in numero sufficiente.

      3. Le materie fondamentali oggetto dei corsi sono le seguenti:

          a) nozioni generali sui funghi ed, in particolare, sulla biologia dei funghi, tallo e organizzazione cellulare, riproduzione e cicli biologici;

          b) storia del ruolo dei funghi in natura, concetti di ecosistema e di catena alimentare, nonché di equilibri biologici;

          c) storia del ruolo e dell'utilizzazione dei funghi nell'economia umana;

          d) studio delle forme di nutrizione dei funghi, parassitismo e saprofitismo, nonché significato ed importanza delle micorrize;

          e) riconoscimento delle principali specie arboree della flora italiana;

 

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          f) morfologia dei funghi, e studio dettagliato dei componenti: corpo fruttifero, cappello, gambo, velo, lamelle, tubuli, anelli, aculei, pori, carne, spore;

          g) cenni di sistematica e di nomenclatura, classificazione dei funghi, caratteri diagnostici per la determinazione dei funghi, test micologici, microscopici e reagenti;

          h) criteri di riconoscimento delle specie di basidiomiceti e ascomiceti, con l'ausilio di diapositive e di materiale fresco;

          i) studio dei funghi in rapporto all'igiene pubblica e loro valore nutrizionale; analisi della credenze popolari sui funghi; studio delle specie di funghi ammesse alla vendita e nozioni sui metodi di coltivazione;

          l) studio delle specie di funghi velenosi, con effettuazione di confronti tra specie commestibili e specie tossiche e rilevazione dei probabili errori di identificazione; cenni di micotossicologia e analisi del ruolo del micologo; nozioni sulle procedure di inattivazione delle tossine dei funghi;

          m) raccolta e commercializzazione dei funghi;

          n) legislazione sanitaria sulla raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei funghi.

      4. Gli enti pubblici e privati presentano alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, al termine del corso di formazione, una relazione sull'attività svolta, corredata da un elenco dei candidati che hanno superato il corso, nonché dalla dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato I annesso alla presente legge, debitamente compilato in ogni sua parte.
      5. I corsi gestiti da enti pubblici e privati sono soggetti alla verifica ed al controllo delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, secondo i rispettivi ordinamenti.

 

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